UNITA’ CINOFILE

Servizi come Ausiliari di Polizia Giudiziaria

Il legislatore prevede la figura dell’ausiliario di P.G., l’art. 348 del codice di procedura penale al comma 4 specifica:

La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.”.

Come sancito dalla Corte di Cassazione, “Qualsiasi atto compiuto dall’Ausiliario di P.G. nelle sue funzioni, è da considerarsi un atto stesso della Polizia Giudiziaria”, esso assume la qualifica di Pubblico Ufficiale ed opera sotto la direzione ed il controllo della P.G.;

I requisiti per svolgere tale Pubblica Funzione sono: Speciali competenze tecniche; Assenza di condanne; Maggiore età; Nessuna interdizione; Nessuna misura di sicurezza e prevenzione; Nessun interesse nel procedimento; Non essere stato cancellato da Albo Professionale (se inscritto);

Un Comando di Polizia Locale, che non ha in organico un proprio reparto Cinofilo, o altre Forze di Polizia che, a causa d’impiego delle proprie Unità Cinofile in altre operazioni o territori si trova momentaneamente sprovvisto di tale risorsa, possono attivare la richiesta di collaborazione in forma “Ausiliari di P.G.” 

Questa forma di collaborazione può attivarsi sia nel caso in cui da un semplice controllo segua un fermo con l’impellente necessità di una bonifica più accurata di veicoli ed abitazioni sia, come nel caso dei Comandi di Polizia Locale, pianificando precedentemente operazioni utili al controllo del territorio e a prevenire fenomeni di degrado e spaccio.

La polizia giudiziaria nel corso delle ordinarie attività d’istituto può comunque avere la necessità di procedere d’iniziativa, nel rispetto dei poteri riconosciutegli dagli artt. 352 e ss. Codice di procedura penale, e quindi anche in assenza di un “decreto di perquisizione dell’Autorità Giudiziaria” procedere comunque ad una perquisizione.